Chiarimento riguardo la trasmissione telematica dei corrispettivi
La normativa che prevede l'emissione di corrispettivo con gli scontrini, la stessa applicata ora agli scontrini telematici, elenca le tipologie di attività che devono farne uso (articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
Tra queste attività non ci sono Spettacolo ed Intrattenimento.
Le attività di Spettacolo ed Intrattenimento hanno normative specifiche che prevedono l’utilizzo, non di registratori fiscali standard ma di “Biglietterie Automatizzate”.
Le biglietterie automatizzate è dal 2003 (anno della loro entrata in vigore) che prevedono l'invio telematico alla Agenzia delle Entrate (attività delegata dal ministero delle finanze alla SIAE) Il sistema di biglietteria di GOSTEC effettua quindi gli invii telematici quotidianamente per conto di tutti i clienti–organizzatori gestiti e non ci sono necessità di ulteriori invii.
Per le attività di spettacolo e intrattenimento resta l’obbligo degli scontrini e quindi relativi corrispettivi telematici soltanto per le attività accessorie diverse dai biglietti di ingresso, quali per esempio bar dei cinema o gadget/bookshop di mostre, teatri o sport.
Se ci fossero in seguito indicazioni da parte della Agenzia delle Entrate di ulteriori invii Gostec provvederà ad integrare il sistema di biglietteria per mantenerla corrispondente alle normative italiane.